Quella che mi accingo a svolgere non è una analisi astratta, normativa, generale sulla condizione della popolazione afghana in questo momento di crisi acuta dovuta alla presa del potere da parte dei talebani ma una riflessione molto concreta su ciò che sta accadendo e su ciò che, a mio avviso, bisogna fare per garantire alle persone in fuga la tutela che l'art. 10 comma 3 della nostra Costituzione assicura a tutti coloro ai quali sia impedito nel proprio paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana.
Mentre scrivo, sto seguendo gli sviluppi della segnalazione di oltre 20 cittadini afghani (tra i quali 3 bambini) che ho rivolto in queste ore all'ARCI che a livello nazionale sta curando la raccolta delle segnalazioni per l'evacuazione dall'Afghanistan, da inoltrare al Ministero degli Esteri.
Ho raccolto le lacrime di un padre trentenne, originario del distretto di Jalalabad, che nell'inferno afghano ha lasciato il figlio di 11 anni insieme a fratelli e sorelle e lo sguardo smarrito di un altro giovane, che in Italia ha ottenuto da anni il riconoscimento della protezione sussidiaria, al quale i talebani il 10 agosto hanno ucciso il padre, medico del villaggio dove abitava e che vuole provare a mettere in salvo i fratelli e le sorelle rimasti imprigionati in quel luogo sospeso che è ormai l'aeroporto di Kabul.
L'apertura di efficaci canali umanitari è una priorità assoluta ma quello che vorrei chiarire è che si tratta non di una libera e discrezionale scelta politica, bensì di un preciso dovere giuridico che discende dalla nostra Costituzione e dalla nostra ratifica della Convenzione di Ginevra del 1951 sulla protezione dei rifugiati.
Un obbligo giuridico che trova un efficace strumento di attuazione anche nella Direttiva 2001/55/CE del Consiglio del 20 Luglio 2001 sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi.
Questa importante Direttiva è applicabile esattamente ai cittadini stranieri che hanno dovuto abbandonare il proprio Paese o sono stati evacuati e non possono essere rimpatriati in condizioni stabili e sicure a causa della situazione nel Paese stesso, che siano fuggiti da zone di conflitto armato o di violenza endemica o siano soggetti a rischio grave di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti umani o siano stati vittime di siffatte violazioni.
È prevista la possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno di 1 anno, rinnovabile, per protezione temporanea e rimane intatta la possibilità di chiedere il riconoscimento della protezione internazionale.
Come vedete, ci sono gli strumenti: servono le menti, le mani e la volontà per metterli in atto e finalmente accogliere, subito e dignitosamente, i cittadini afghani in fuga dal regime talebano.
Andrea Maestri
[agosto 2021]
Avvocato cassazionista, esperto di diritto dell'immigrazione, ex parlamentare e membro della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati.
Per l'immagine: credit Gianluca Costantini